La "carta di soggiorno" è un permesso di
soggiorno speciale che conferisce al cittadino straniero diritti più
ampi rispetto al normale "permesso di soggiorno". In particolare gli
stranieri titolari della "carta di soggiorno" possiedono il diritto
di:
entrare in Italia senza visto;
esercitare in Italia qualsiasi attività lecita;
avere accesso a tutti i servizi della ammnistrazione pubblica;
non essere espulsi dal territorio italiano, tranne che per ragioni di ordine
pubblico o di sicurezza nazionale.
Requisiti per la "carta di soggiorno"
I requisiti per richiedere la "carta di soggiorno" sono i seguenti:
risiedere regolarmente in Italia da almeno 6 anni senza interruzione, dimostrabili
attraverso l'iscrizione ai registri dello "Ufficio Anagrafe";
essere titolari di un "permesso di soggiorno" rinnovabile (che
possa essere rinnovato un numero indeterminato di volte) al momento della
richiesta della "carta". Tra i "permessi di soggiorno"
rinnovabili ci sono quelli per motivi di lavoro, per ragioni famigliari e
per i rifugiati politici.
dimostrare che si possiede un reddito sufficiente per il sostentamento
proprio e dei propri familiari a carico, di valore uguale o superiore a 4.666,87
euro all'anno nel caso di un familiare a carico (nel caso di più familiari
a carico il reddito richiesto è maggiore: 9.333,74 euro per due o tre
persone a carico; 14.000,61 euro per più di tre persone). Il reddito
comprovato si riferisce all'anno precedente a quello della richiesta della
"carta";
possedere una abitazione idonea secondo i parametri stabiliti dalle leggi
regionali della "edilizia residenziale pubblica".
Richiesta della "carta di soggiorno"
Per richiedere la "carta di soggiorno" lo straniero deve rivolgersi
alla "Questura" con i seguenti documenti:
copia del passaporto o documento equivalente o documento di identità
rilasciato dalle autorità italiane;
copia del "permesso di soggiorno";
copia della dichiarazione dei redditi o del "modello 101" rilasciato
dal datore di lavoro;
"certificato dei carichi penali", che attesta se l'individuo è
sottoposto a un processo criminale in corso, e "certificato del casellario
giudiziario", che certifica l'assenza di condanne penali contro di lui.
Entrambi possono essere richiesti allo "Ufficio del Casellario Giudiziale",
presente in tutti i tribunali penali;
attestato di abitazione idonea ("certificato di idoneità alloggiativa"),
che può essere rilasciato dal "Comune" o dalla"Azienda
Sanitaria Locale";
quattro fotografie formato tessera.
Termini per il rilascio della "carta di soggiorno"
La "carta di soggiorno" deve essere rilasciata entro 90 giorni dalla
consegna della richiesta, dopo che sia stata verificata la presenza dei requisiti
di legge. In caso di una decisione che neghi il rilascio della "carta di
soggiorno", lo straniero può fare ricorso presso il "Tribunale
Amministrativo Regionale" competente, entro 60 giorni dopo la notifica
della decisione.
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